Club Alpino Italiano - Sezione di Conegliano
STATUTO
della Sezione
Approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci
della Sezione del 30 marzo 2006
Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo il 29 marzo 2008
TITOLO I - DENOMINAZIONE
– SEDE – DURATA
Art. 1 - E' costituita dal 3 maggio 1925, con sede in Conegliano l’associazione
denominata “CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Conegliano” e sigla “CAI Sezione di
Conegliano”.
L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31
dicembre.
Il Patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili: dalla sede sociale, dai
rifugi, dai bivacchi e dalle rispettive attrezzature; da eventuali fondi di
riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che
venga erogata da enti o privati.
Art. 2 - L’Associazione è una Sezione e cioè una struttura periferica del Club
Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto
privato. Fa parte del Raggruppamento Regionale Veneto del CAI. Essa uniforma il
proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del CAI.
TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 - L’Associazione ha per scopo la pratica dell’alpinismo in ogni sua
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle
italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.
L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica,
aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all’art.3, nell’ambito delle norme
statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento Regionale Veneto, nonché
delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati, l’associazione
provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e
bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle
opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le
sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di
iniziative connesse quali: attività alpinistiche, escursionistiche,
sci-escursionistiche, sci- alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) all’organizzazione e gestione, in autonomia o in concorso con le scuole
intersezionali, di corsi di formazione per le attività di cui al punto
precedente;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI,
regionali ed interregionali, competenti in materia, per la formazione di soci
come istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle
lett. c) e d);
f) alla promozione di attività scientifiche, culturali e didattiche per la
conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano, anche in collaborazione con le
autorità scolastiche e locali;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione
dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni,
di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni
nello svolgimento di attività di cui al punto c), nonché a collaborare con il
C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) alla pubblicazione dei periodici sezionali “Montagna Insieme” e “Montagna
Insieme Ragazzi”, ed eventuali supplementi, dei quali è editrice e proprietaria,
nonché alla pubblicazione ed alla diffusione con altri mezzi di comunicazione
(es. Internet, posta elettronica, stampa locale) delle iniziative e dei
contenuti connessi alle diverse attività;
l) alla cura della sede sociale, della biblioteca, della cartografia e
dell’archivio.
è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione
di quelle ad esse connesse.
Art. 5 - I locali della sede sociale non possono essere concessi neppure
temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei
casi di urgenza, della Presidenza.
Non si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del
sodalizio.
Non sono ammesse iniziative personali di soci e non soci a nome della Sezione
ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative ufficiali da parte di soci o gruppi di soci che
risultino in concorrenza e/o in contrasto con quelle programmate dalla Sezione.
TITOLO III - SOCI
Art. 6 - I Soci dell’associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari,
famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dal1o Statuto del CAI.
Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo, controfirmata da un socio presentatore, iscritto all’associazione da
non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere
firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non
trasmissibile. Sull’ammissione a socio delibera insindacabilmente il Consiglio
Direttivo, senza necessità di motivazione.
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo
Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all’atto
dell’iscrizione; si obbliga ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e
del Consiglio Direttivo dell’associazione, accettando incondizionatamente per la
definizione di eventuali controversie, le disposizioni dell’art. 43 di questo
Statuto.
Per quanto riguarda le Sottosezioni si dà mandato fiduciario ai rispettivi
Reggenti, sotto la loro diretta responsabilità, di accettare i nuovi soci nel
pieno rispetto di quanto sopra disposto, salvo ratifica del Consiglio Direttivo
sezionale
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione, secondo quanto
stabilito dal Titolo II - art. II.II.2 del Regolamento Generale.
Art. 8 - L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo
anno sociale in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha
effetto per l’anno successivo. L’invio delle pubblicazioni ed il beneficio
dell’assicurazione obbligatoria avranno decorrenza dal momento in cui la Sede
Centrale avrà ricevuto l’iscrizione.
Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si
intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al
Consiglio Direttivo in qualsiasi momento le proprie dimissioni per iscritto. Le
dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei
ratei della quota sociale versata.
Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all’associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo
sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di
quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le
coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione i suddetti importi
versati verranno restituiti.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d), del comma precedente devono essere
versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo delibera le
sanzioni da applicare in caso di mora.
Art. 11 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nel titolo II
dello Statuto del CAI e nel titolo II del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del
rapporto sociale..
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Art. 12 - La qualità di socio cessa per dimissioni, morosità o radiazione.
Per quanto riguarda le dimissioni, sono regolate dal precedente art. 9 del
presente Statuto.
Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la
quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. A norma del Titolo
II capo V Regolamento Generale del CAI non si può riacquistare la qualifica di
socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione
alla quale era iscritto, delle quote associative annuali arretrate. Il socio di
cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Per quanto riguarda altri provvedimenti nei confronti del socio - tra i quali la
radiazione - si applica quanto disposto dal successivo art. 13. del presente
Statuto.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga
un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le
regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal
Regolamento disciplinare.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma
dello stesso Regolamento disciplinare.
TITOLO IV - ORGANI
DELLA SEZIONE
Art. 14 - Sono organi della sezione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
A norma del Titolo VI – Art.VI.1 - comma 3 dello Statuto del CAI, le
deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci
della sezione.
Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere
conferite a soci maggiorenni iscritti all’associazione da almeno due anni
compiuti.
CAPO I - ASSEMBLEA
Art. 16 - L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’associazione; è costituita
da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i
dissenzienti.
L’Assemblea:
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti, e i Delegati all’Assemblea
Generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente
la misura minima fissata dall’Assemblea dei delegati;
- approva annualmente il programma dell’associazione, i bilanci preventivo e
consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull’acquisto, sull’alienazione o sulla costituzione di vincoli reali
sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in
unica lettura;
- delibera lo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità e nominando
uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio
Direttivo o da almeno 50 soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del
giorno.
Art. 17 - L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l’approvazione dei
bilanci e per la nomina alle cariche sociali. Può inoltre essere convocata
quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta
almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene
mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve
essere esposto nella Sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al
voto.
Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data,
l’ora della convocazione...
Sono ammessi alla discussione nell’Assemblea ordinaria tutti gli argomenti che
il Consiglio Direttivo ha inserito nell’ordine del giorno o che siano stati
inseriti su richiesta, almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea, dei
Revisori dei Conti, dei Reggenti delle Sottosezioni o di almeno 50 soci aventi
diritto al voto.
Nel caso di Assemblea convocata per le elezioni, oltre alla lista di candidature
proposte dal Consiglio Direttivo in scadenza, possono essere avanzate altre
candidature da parte di qualsiasi socio in possesso dei necessari requisiti di
eleggibilità. Tale richiesta deve essere inviata almeno 10 giorni prima al
Presidente o al Consiglio Direttivo ancora in carica – ancorché dimissionari -
presso la Sede sociale. Tali elenchi saranno esposti nell’albo sociale della
sede.
Art. 18 - Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota
sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea, hanno diritto di
intervenire all’assemblea stessa, hanno il diritto di voto, nonchè il diritto di
esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nel rispetto del precedente art. 15.
I minori di età e gli aggregati che siano soci ordinari di altre sezioni,
possono assistere all’assemblea, senza diritto di voto. Ogni socio può farsi
rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio
Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta,
mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio non può portare più di 2
deleghe. In ogni caso è escluso il voto per corrispondenza. Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza (di persona o per delega) di almeno la
metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà
tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 19 - L’assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario tre
scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio
Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
partecipare all’assemblea.
Art. 20 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti
mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto
secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al
voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno con voto libero ed espresso su
scheda segreta. è escluso pertanto dal procedimento di designazione e di
elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
L’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi
socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla
carica. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione
al CAI.
Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate
con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e aventi diritto al voto.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di
vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due
terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la
maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione
all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di
vincoli reali su rifugi e altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non
acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale
di Indirizzo e Controllo - a norma del Titolo I-5/3 dello Statuto del CAI.
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si
compone di un massimo di 11 membri con un minimo di 7, eletti dall’Assemblea fra
i soci iscritti alla Sezione da almeno due anni.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:
il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario. Affida inoltre, anche a soci
non eletti, incarichi di:
- Tesoriere, il quale ha la responsabilità dei fondi della Sezione, tiene la
contabilità e firma con il Presidente i bilanci.
- Verbalista, il quale redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione
deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Titolo VI Art. VI.I.5 del
Regolamento Generale del CAI.
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei
seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno due anni; non
abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di
interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi
indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. La
gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al
socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi
tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua
designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato
o attribuzione di incarico, nonchè per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Art. 23 - Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, ad eccezione
del Presidente che non può essere eletto per più di due trienni se consecutivi.
Può essere rieletto nei trienni successivi con le stesse modalità, ma con
interruzione di almeno un anno.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza
giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 riunioni consecutive e chi, anche
se giustificato, non sia intervenuto a 5 riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non
eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno della metà dei suoi
componenti si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi
eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei
successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le
veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni 2 mesi
mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della
convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi
di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute
dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e
le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della
maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Verbalista e firmato da questi e da chi
ha presieduto la riunione, e sottoposto all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i
Delegati all’Assemblea Generale del CAI, i soci che fanno parte degli organi
centrali del CAI e i Revisori dei Conti della sezione. Il Presidente può altresì
invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, soci
ed anche persone estranee, particolarmente competenti in campi scientifici e
organizzativi, dando loro mansioni inerenti alla loro attività. Essi partecipano
alle riunioni senza diritto di voto. Gli ex Presidenti dell’Associazione hanno
diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di
voto.
Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello
Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
- propone all’assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della
sezione, nonché le modifiche dell’ordinamento sezionale;
- amministra il patrimonio sociale anche per gli atti di straordinaria
amministrazione, sempre nei limiti di quanto disposto dall’art. 21 del presente
statuto;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione
del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività
sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sotto- sezioni, commissioni e
gruppi e ne controlla l’attività;
- cura l’esecuzione delle decisioni assembleari, l’osservanza dello Statuto e
del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci con 25-50-60-75 anni di anzianità.
CAPO III - PRESIDENTE
Art. 27 - Il Presidente è il legale rappresentante della sezione, ha la firma
sociale e ha poteri di rappresentanza che può delegare.
Convoca le sedute della Assemblea dei soci su delibera del Consiglio Direttivo e
convoca e presiede le riunioni dello stesso Consiglio Direttivo.
Presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal bilancio
della sezione.
Firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento e vigila su tutti gli
adempimenti ed obblighi della Sezione verso il Comitato Direttivo Regionale e
gli organi della Sede Centrale.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in
mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione
al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di
competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la
ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del Presidente
dell’Assemblea medesima.
CAPO IV - SEGRETARIO
Art. 28 - Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo
e sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione ed è e incaricato a
curare il tesseramento soci ed i conseguenti rapporti con la Sede Centrale. Può
anche svolgere funzioni di Tesoriere e di conseguenza firma i mandati di
pagamento e i bilanci unitamente al Presidente.
CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della
contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea per 3
anni e tutti rieleggibili. Il Collegio nomina fra i suoi componenti un
Presidente.
Art. 30 - I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del
Consiglio Direttivo – senza diritto di voto - e possono fare inserire a verbale
le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo
notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
CAPO VI - DELEGATI ALL’ASSEMBELA
DEI DELEGATI
Art. 31 - I Delegati rappresentano con il Presidente (Delegato di diritto) la
Sezione all’Assemblea dei Delegati. Essi sono nominati annualmente
dall’Assemblea Ordinaria fra i soci maggiorenni a norma delle disposizioni dello
Statuto e del Regolamento Generale, durano in carica fino all’Assemblea
Ordinaria successiva e sono rieleggibili.
La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.
I Delegati possono farsi rappresentare all’Assemblea da altri Consiglieri e
soci, previa autorizzazione del Consiglio. In caso di urgenza tale delega può
essere autorizzata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali organi tecnici o
commissioni formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami
dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni,
i poteri e predisponendone il regolamento.
è espressamente vietata la costituzione di Gruppi di non soci.
Art. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire
Gruppi, di almeno 25 soci maggiorenni, aventi particolari autonomie dal punto di
vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e fiscale (esclusi i
rapporti con la Sede Centrale che sono sempre ed esclusivamente gestiti dalla
sezione) con l’obbligo, in ogni caso, di trasmettere annualmente alla Sezione
copia dei bilanci preventivo e consuntivo nonché programma di attività e
deliberazioni del loro organo direttivo.
Nel caso di autonomia fiscale autorizzata dal Consiglio, il Gruppo deve
provvedere a tutti gli adempimenti di legge dandone comunicazione, con gli
estremi, alla Sezione e assumendosene tutte le relative responsabilità.
TITOLO VI - SOTTOSEZIONI
Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo
Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni,
su richiesta di almeno 50 soci promotori per Sottosezione. La deliberazione di
costituzione deve essere sottoposta all’approvazione del competente Comitato
Direttivo Regionale (CDR), a norma del Titolo VI - Capo III del Regolamento
Generale del CAI. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da
quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale,
ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l’Organizzazione
Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto
con lo statuto dell’Associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da
parte del Consiglio Direttivo.
Art. 35 - Le Sottosezioni sono denominate: Club Alpino Italiano – Sezione di
Conegliano
Sottosezione di ………. e fanno parte integrante della Sezione agli effetti del
computo per i delegati all’assemblea.
Art. 36 - Le quote sociali devono essere uguali a quelle fissate per i soci
della Sezione. Il Consiglio Direttivo può deliberare che parte delle quote non
versate alla Sede Centrale vengano trattenute dalla Sottosezione
I soci delle Sottosezioni godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri
dei soci della Sezione. Hanno diritto al voto nelle Assemblee della Sezione e
possono essere candidati ed eletti al Consiglio direttivo delle sezione stessa.
Art. 37 - L’Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata almeno
una volta all’anno entro il mese di febbraio, con preavviso al Consiglio
Direttivo della Sezione, il quale delega ad intervenire i propri rappresentanti.
L’Assemblea elegge un proprio Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri, che,
al suo interno, nomina un Reggente. I nomi del Reggente e dei componenti del
Consiglio Direttivo devono essere comunicati alla Sezione.
L’autonomia amministrativa e fiscale della Sottosezione deve avvenire in
osservanza e nei limiti del 2° comma dell’art. 34 del presente Statuto.
Il Reggente amministra la Sottosezione, redige i bilanci e riferisce annualmente
alla Sezione. Il Reggente, se non eletto nel Consiglio Direttivo della Sezione,
partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale.
Art. 38 - Una Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea
dei propri Soci o dal Consiglio Direttivo della Sezione. A norma del Titolo VI.
III.3 del Regolamento Generale, la liquidazione deve avvenire sotto il controllo
del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per
territorio.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano
immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.
I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo il
diritto di trasferirsi ad altra Sezione, a loro libera scelta.
TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE
Art. 39 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che,
unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti,
deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Art. 40 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione
economica dell’associa-zione, ed è a disposizione dei soci che ne facciano
richiesta.
Art. 41 - Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali;
dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi di soci
benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi
liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono
essere depositati in un conto bancario o postale intestato alla Sezione stessa.
Art. 42 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali. è vietata la distribuzione fra i
soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
TITOLO VIII - CONTROVERSIE
Art. 43 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi della Sezione relative
alla vita della Sezione stessa, non possono essere deferite all’autorità
giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al
sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo
tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI
e non si sarà esaurito nei suoi gradi l’intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
- il Consiglio Direttivo della Sezione, integrato dai Revisori dei conti, per le
controversie tra soci;
- il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri per le controversie fra
soci e fra soci ed organi dell’Associazione.
Art. 44 - Contro le deliberazioni degli organi della Sezione è ammesso ricorso,
a norma del Regolamento disciplinare.
TITOLO IX - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
Art. 45 - Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate a
maggioranza da una Assemblea Straordinaria valida in prima convocazione con
l’intervento di almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto ed in
seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.
Come stabilito dall’art. 20 del presente Statuto le modifiche devono essere
approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e aventi diritto al
voto.
TITOLO X - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
Art. 46 - La Sezione può essere sciolta con deliberazione presa a norma
dell’art. 20 del presente Statuto, ed in conformità del Titolo VI art. 4 dello
Statuto del CAI e titolo VI art. 9 del Regolamento Generale del CAI, nei casi e
con le conseguenze previste dalle citate disposizioni. Tali norme prevedono
l’intervento a vario titolo del Comitato Direttivo Regionale e del Collegio
Nazionale dei Probiviri del CAI.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le
norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.
Il presente Statuto è approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del 30
Marzo 2006
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del
Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.